Oggetto: Assegnazione incarichi di custodia e sorteggio
Il 2 maggio 2012 alle ore 14,30, presso l’Aula Collegiale della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, alla presenza del Presidente Dr. Giovanna Russo, di tutti i magistrati della Sezione, del Presidente del nostro Consiglio dell’Ordine Avv. Mauro Vaglio, dell’Avv. Giorgio Lombardi delegato dal Consiglio e dal delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti si sono svolte le complesse attività di sorteggio per selezionare il numero dei professionisti ritenuti idonei dal Tribunale stesso.
Il criterio applicato e le relative modalità sono state rese note con la comunicazione del 26.04.12 del Presidente della Sezione qui sinteticamente riportata:
Il sorteggio si è svolto secondo le seguenti modalità:
a) Sono stati formati quattro elenchi:
- il primo (elenco A) contenente tutti i professionisti che nel periodo tra il 1° marzo 2006 ed il 31 marzo 2012 hanno ricevuto un numero di nomine compreso tra 21 e 34, abbiano rinnovato la domanda di iscrizione per il triennio 2012-2015 e non siano stati ritenuti inidonei allo svolgimento della funzione di custode o delegato.
I soggetti così selezionati (116) sono stati inseriti di diritto nel nuovo elenco, previa verifica dell’invio dell’istanza entro il termine previsto per il 15.2.12 (in caso contrario si è proceduto all’inserimento del candidato estratto successivamente e così via);
- il secondo (elenco B) contenente tutti i professionisti che nel periodo tra il 1° marzo 2006 ed il 31 marzo 2012 hanno ricevuto un numero di nomine compreso tra 3 e 20, abbiano rinnovato la domanda di iscrizione per il triennio 2012-2015 e non siano stati ritenuti inidonei allo svolgimento della funzione di custode o delegato.
Da tale elenco è stato sorteggiato un numero di professionisti pari alla differenza tra 248 ed il numero di professionisti ricompresi nell’elenco A;
-il terzo (elenco C) contenente tutti professionisti indicati dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che nel periodo tra il 1° marzo 2006 ed il 31 marzo 2012 hanno ricevuto un numero di nomine compreso tra 0 e 2, oltre a tutti quelli (984 che hanno fatto pervenire l’istanza nel termine detto, correlata con la documentazione idonea ad attestare l’esperienza maturata).
Da tale elenco sono stati selezionati i 90 Avvocati non esperti;
- il quarto (elenco D) contenente tutti i professionisti indicati dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Roma che nel periodo tra il 1° marzo 2006 ed il 31 marzo 2012 hanno conseguito un numero di nomine compreso tra 0 e 2.
Da tale elenco sono stati selezionati i 39 Commercialisti non esperti.
b) gli elenchi così predisposti sono stati stampati ed allegati al verbale delle operazioni di sorteggio;
c) le liste relative a ciascun elenco sono state importate (una per volta e separatamente) nel generatore casuale di liste disponibile al sito www.random.org e lanciata la relativa funzione;
d) le liste generate sono state stampate ed allegate al verbale;
e) concluse le operazioni di sorteggio i magistrati della sezione (in sessione riservata) hanno proceduto all’esame delle liste provvedendo eventualmente ad escludere i professionisti (pur sorteggiati) che, seppur inseriti negli elenchi A e B non godano del necessario rapporto fiduciario con tutti i magistrati della sezione e che, seppur inseriti negli elenchi C o D non godano del necessario rapporto fiduciario, ovvero non abbiano i requisiti di specifica esperienza maturata nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie i concorsuali quale desumibile esclusivamente dalle schede informative trasmesse;
f) l’idoneità dei professionisti è stata valutata in ordine progressivo dato dalle liste sorteggiate;
g) al termine delle operazioni è stata formata un'unica lista.
All’esito di tale sorteggio i magistrati hanno provveduto all’esame delle singole domande con i relativi allegati.
La lista definitiva (con espressa indicazione per gli esperti delle nomine ricevute nel periodo tra il 1° marzo 2006 ed il 31 marzo 2012) sarà pubblicata sul sito internet del Tribunale e trasmessa al Presidente del Tribunale.
Con i migliori saluti
Corte Costituzionale, fissazione
Reg. ord. n. 268 del 2011 pubbl. su G.U. del 28/12/2011 n. 54
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Lazio del 12/04/2011
Notifica del 03/10/2011
Tra: Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri 35 C/ Ministero della giustizia ed altri 5
Altre parti: Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri 7, "Associazione degli Avvocati Romani" e "Agire e Informare", Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori, Società Italiana Conciliazione Mediazione e Abitrato Società a Responsabilità Limitata (SIC&A), Unione Nazionale delle Camere Civili, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Organismo di mediazione ADR Center spa, Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione, Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri 8
Oggetto: Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, necessità che l'improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza - Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti - Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, [comma 1,] primo, secondo e terzo periodo.
- Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all'art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione - Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti - Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all'art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Norme impugnate
|
Num. |
Art. |
Co. |
Nesso |
|||
|
decreto legislativo |
04/03/2010 |
28 |
5 |
1 I, II e III periodo |
||
|
decreto legislativo |
04/03/2010 |
28 |
16 |
1 |
Parametri costituzionali
|
Num. |
Art. |
Co. |
Nesso |
|||
|
Costituzione |
24 |
|||||
|
Costituzione |
77 |
in relazione all' |
||||
|
legge |
18/06/2009 |
69 |
60 lett. a) e b) |
Udienza Pubblica del 23 ottobre 2012 rel. CRISCUOLO

R.C.A. – CODICE DELLE ASSICURAZIONI - MODIFICHE ART. 139 - RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DI LIEVE ENTITA’
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO
23.24 MARZO 2012 MILANO
ACCADEMIA forense ha dato Voce ai Tuoi DIRITTI
per commenti consultaci su: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. "

Roma 8 marzo 2012
Il Direttivo per acclamazione ringrazia l'Avv. Mauro Mazzoni Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nomina l'Avv. Giorgio Lombardi Presidente dell'Accademia Forense



